Titolo II

Art. 11

Attività di monitoraggio e elaborazione dati

In vigore dal 17 mar 1996
1. Alle esigenze connesse alle attività di monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi ed alle relative elaborazioni, utili allo svolgimento dei propri compiti di coordinamento, promozione e verifica, la Cabina di regia nazionale provvede in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi dei dati da questa forniti ed elaborati sulla base dei protocolli d'intesa Stato-regioni in materia, eventualmente integrati con ulteriori specifici elementi informativi richiesti dalla Cabina stessa. Deve essere assicurata la validazione dei dati e la riservatezza delle informazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-11

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