Art. 6

Pubblicità degli incarichi

In vigore dal 4 ott 1995
1. Presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati della Corte dei conti, con le modalità previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza. 2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352, può prendere visione, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco. 3. È in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.
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Pubblicità degli incarichi (Art. 6 Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) — Testo vigente | Portale Normativo