Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 ott 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'emanazione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati, tra l'altro, dei magistrati della Corte dei conti;
Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con nota n. 1193/LP/201, del 10 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati della Corte dei conti, facendo salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-27;388#art-1