Art. 7

Disciplina del collocamento fuori ruolo

In vigore dal 4 ott 1995
1. Il Consiglio di presidenza determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi. 2. Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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Disciplina del collocamento fuori ruolo (Art. 7 Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) — Testo vigente | Portale Normativo