Titolo VIII

Art. 62

In vigore dal 24 giu 1995
1. Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati dall', secondo comma n. 2, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-62

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