Titolo VIII
Art. 60 bis
In vigore dal 24 giu 1995
1. Per la sezione Cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell' in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrativi:
a) hanno diritto i essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Società per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;
b) hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi, gli iscritti ordinari produttori e concessionari, che abbiano diritto di essere votati a norma della precedente lettera a), nonché tutti gli altri iscritti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-60-bis