Art. 4
Norme di rinvio
In vigore dal 2 mar 1995
1. Per quanto non innovato dal presente regolamento, gli uffici di cui all', ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per gli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FISICHELLA, Ministro per i beni culturali e ambientali
URBANI, Ministro per la funzione pubblica
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 13
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;760#art-4