Art. 4

Norme di rinvio

In vigore dal 2 mar 1995
1. Per quanto non innovato dal presente regolamento, gli uffici di cui all', ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per gli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri FISICHELLA, Ministro per i beni culturali e ambientali URBANI, Ministro per la funzione pubblica DINI, Ministro del tesoro PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 13

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;760#art-4

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