Art. 2

Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata

In vigore dal 22 feb 1995
Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata 1. Le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali, situati nei territori colpiti dal sisma 1980-81, svolte dalla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, istituita dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici. 2. L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;760#art-2

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