Art. 1

Ambito della disciplina

In vigore dal 22 feb 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed in particolare l'annessa tabella I, quadro A - dirigenti dell'Amministrazione centrale, modificata dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 14 luglio 1982, che prevede cinque posti di dirigente generale; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, è attribuito alla potestà regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto di dover provvedere alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente regolamento: . Ambito della disciplina 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'esercizio delle competenze attribuite dalle vigenti norme è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con funzioni finali: a) Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici; b) Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici; c) Ufficio centrale per i beni archivistici; d) Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria; e) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale. 2. A ciascuno dei predetti uffici è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;760#art-1

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