Art. 5

Norme di rinvio

In vigore dal 26 gen 1995
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato contenute nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PREVITI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;749#art-5

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