Art. 3

Decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato

In vigore dal 26 gen 1995
1. Il trattamento pensionistico privilegiato spettante in applicazione della citata legge n. 437 del 1991, decorre: a) dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per gli eventi verificatisi anteriormente a detta data, purchè gli aventi diritto o causa abbiano presentato domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 437 del 1991; b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero dal giorno successivo a quello della morte del dante causa, per gli eventi occorsi posteriormente alla data di cui alla lettera a). Qualora la domanda sia presentata oltre due anni dalla data dell'evento ovvero dalla data della morte del dante causa, il trattamento pensionistico spettante ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;749#art-3

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Decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato (Art. 3 Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo