Art. 2

Procedimento

In vigore dal 26 gen 1995
1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti che hanno dato luogo all'evento dannoso. 2. I comandi di cui al comma 1, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, svolgeranno ogni opportuna indagine volta a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all', comma 1, della citata legge n. 437 del 1991, redigendo, al riguardo, un dettagliato rapporto corredato della documentazione all'uopo acquisita. 3. Le competenti direzioni generali tecniche, sulla base degli esami dei referti acquisiti, esprimono il giudizio sulla natura dell'ordigno, avendo cura di far risultare se esso rientri negli ordigni bellici in dotazione alle Forze armate in tempo di pace ovvero se si tratti di residuato bellico o di ordigno esplosivo lasciato incustodito o abbandonato da civili. 4. Le commissioni mediche ospedaliere nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza esprimono il giudizio sulla relazione causale tra l'evento dannoso e la menomazione dell'integrità fisica subita dai soggetti interessati ovvero sulle cause della morte del dante causa, nonché sulla classificazione dell'infermità o delle lesioni diagnosticate. 5. Sulla relazione causale tra l'evento dannoso e le infermità contratte o le lesioni riportate dal soggetto interessato ovvero sulle cause della morte del dante causa esprime il proprio parere il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;749#art-2

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Procedimento (Art. 2 Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo