Art. 6
In vigore dal 16 dic 1994
1. Ai fini della "convenzione", le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) sono numerate ed individuate come nello annesso 2 e rappresentate geograficamente nella carta nautica di cui all'annesso 3, che formano parti integranti del presente decreto. La somma di dette aree costituisce l'intera regione di interesse nazionale e internazionale sul mare di competenza dell'I.M.R.C.C. Detta area è suscettibile di ampliamenti o riduzioni in forza di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri in attuazione del capitolo 2 dell'allegato alla convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;662#art-6