Art. 7

In vigore dal 16 dic 1994
1. I centri indicati all', lettere a) e b), sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione BIONDI, Ministro di grazia e giustizia PREVITI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;662#art-7

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