Art. 7
In vigore dal 16 dic 1994
1. I centri indicati all', lettere a) e b), sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;662#art-7