Art. 1
In vigore dal 16 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo I impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato, che è parte integrante della convenzione";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1979, di approvazione delle "Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "soccorso marittimo", tutte le attività finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale è stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;
c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che è parte integrante della convenzione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;662#art-1