Art. 6
Entrata in vigore
In vigore dal 27 ott 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 6
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;592#art-6