Art. 3

Contenuto e verifica delle condizioni per la conciliazione

In vigore dal 27 ott 1994
1. Il contenuto della conciliazione è determinato dalle parti. 2. Il collegio, o il consigliere istruttore, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti per la conciliazione. In caso di inammissibilità della conciliazione, dichiarata con ordinanza non impugnabile, il giudizio prosegue. Le questioni sull'ammissibilità della conciliazione sono trattate e decise definitivamente nell'ambito del giudizio di merito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;592#art-3

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