Art. 4

Processo verbale ed estinzione del giudizio

In vigore dal 27 ott 1994
1. Il processo verbale di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall' del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, è sottoscritto dal presidente del collegio o dal consigliere istruttore e dalle parti o dal loro procuratore costituito con i relativi poteri; copia autentica del processo verbale è rilasciata alle parti medesime. 2. Nel processo verbale di conciliazione sono indicate le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi. 3. Qualora la conciliazione definisca tutte le questioni oggetto della controversia il giudizio è dichiarato estinto con ordinanza non impugnabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;592#art-4

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