Art. 2
In vigore dal 23 set 1994
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:
" (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del consiglio: Torino;
2) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
3) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
4) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
5) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
6) Liguria; sede del consiglio: Genova;
7) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
8) Marche; sede del consiglio: Ancona;
9) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
10) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
11) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
12) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
13) Campania; sede del consiglio: Napoli;
14) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
15) Puglia; sede del consiglio: Bari;
16) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
17) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
18) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 11
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/09/1994, n. 223 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;531#art-2