Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 set 1994
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente: " (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del consiglio: Torino; 2) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 3) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 4) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 5) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 6) Liguria; sede del consiglio: Genova; 7) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 8) Marche; sede del consiglio: Ancona; 9) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 10) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 11) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 12) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma; 13) Campania; sede del consiglio: Napoli; 14) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 15) Puglia; sede del consiglio: Bari; 16) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 17) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 18) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 11 ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/09/1994, n. 223 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;531#art-2