Art. 1
In vigore dal 23 set 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il consiglio interregionale della Puglia e Basilicata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. È istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;531#art-1