Art. 1

In vigore dal 23 set 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il consiglio interregionale della Puglia e Basilicata; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: . 1. È istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.
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