Capo III
Art. 7
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante
In vigore dal 15 dic 1994
1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
2. La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e le date degli spettacoli.
3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.
4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-21;394#art-7