Capo II
Art. 4
Fase istruttoria
In vigore dal 15 dic 1994
1. L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'.
2. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli della legge 1 marzo 1994, n. 153.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-21;394#art-4