Capo II
Art. 5
Decisione
In vigore dal 15 dic 1994
1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non può essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato può produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-21;394#art-5