Art. 4

Modificazione ed abrogazione di norme

In vigore dal 10 dic 1994
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro provvede a modificare il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: , comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;361#art-4

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