Art. 3

Procedimenti sanzionatori

In vigore dal 10 dic 1994
1. Salvo quanto previsto all', comma 6, ove le società di cui all' del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione. 2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;361#art-3

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