Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 10 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e, in particolare, gli articoli 17 e 18;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 9 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Esso disciplina, altresì, i procedimenti, ad esso connessi ai sensi dell', comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di revoca e sospensione dell'autorizzazione delle società fiduciarie e di revisione.
3. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;361#art-1