Art. 5
Norme abrogate
In vigore dal 5 dic 1994
1. Ai sensi dell', comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata, altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;342#art-5