Art. 2
Esercizio dell'attività di facchino
In vigore dal 5 dic 1994
1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall', comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.
3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.
4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;342#art-2