Art. 4
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
In vigore dal 5 dic 1994
1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Agli uffici provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'.
2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;342#art-4