Art. 6

Entrata in vigore del regolamento

In vigore dal 5 dic 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 11
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;339#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo