Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 dic 1994
1. Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero", si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;339#art-2