Art. 4
Termine del procedimento
In vigore dal 5 dic 1994
1. Il procedimento di cui all', comma 2, del presente regolamento, si conclude entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale entro lo stesso termine valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;339#art-4