Art. 5

In vigore dal 4 mag 1994
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268#art-5

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