Art. 4

In vigore dal 4 mag 1994
1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268#art-4

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