Art. 2

In vigore dal 4 mag 1994
1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori. 2. All', paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268#art-2

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