Art. 4
In vigore dal 20 nov 1993
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, i proventi dell'imposta erariale di cui all' sono versati con l'imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 "Imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili" dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro dei trasporti
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPINI, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-26;434#art-4