Art. 3
In vigore dal 20 nov 1993
1. L'imposta erariale di cui all' è accertata, riscossa e versata negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale dal direttore della circoscrizione medesima che si avvale dell'opera del personale dipendente.
2. Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta erariale di cui all' sarà effettuato a cura degli enti e società predette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-26;434#art-3