Art. 1
In vigore dal 20 nov 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, con cui all'art. 10 è stata istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, commisurata alla rumorosità degli aeromobili;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata e integrata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, sui diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, nonché dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316, contenente disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo;
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che ha disposto in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 dicembre 1983 sulla certificazione acustica dei velivoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, sulle modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dall'adunanza generale nella seduta del 9 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;
EMANA
il seguente regolamento:
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1. L'imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, consistente in un aumento percentuale dell'importo dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall' della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti misure:
a) 20 per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica, con esclusione dei velivoli ad uso antincendio, acrobatico, agricolo, dei motoalianti e dei velivoli amatoriali;
b) 15 per cento per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;
c) 5 per cento, per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera b) e per i velivoli ad elica muniti di certificazione acustica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-26;434#art-1