Art. 3
In vigore dal 30 giu 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
TESINI, Ministro della marina mercantile
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
ANDÒ, Ministro della difesa
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 49
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-14;190#art-3