Art. 2

In vigore dal 30 giu 1993
1. I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all', nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-14;190#art-2

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