Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 30 giu 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri TESINI, Ministro della marina mercantile CONSO, Ministro di grazia e giustizia ANDÒ, Ministro della difesa BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 49
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-14;190#art-3