§ 4

Art. 368

(Art. 168 Cod. Str.) Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità) 1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade. 2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli del codice, purchè tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. 3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-368

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