§ 4

Art. 366

(Art. 168 Cod. Str.) Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose) 1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de- terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-366

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