§ 4
Art. 367
(Art. 168 Cod. Str.) Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-367