§ 2
Art. 350
(Art. 155 Cod. Str.) Limiti sonori massimi
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Limiti sonori massimi)
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all', comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all', comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-350