§ 3

Art. 355

(Art. 159 Cod. Str.) Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli) 1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall', comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai... tipi di ruota... indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio; c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata; d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico; e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma; f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo; g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri; h) non superare il peso complessivo di 30 kg; i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo. 2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo. 3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. 4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell', comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell' del codice e dell'. 5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-355

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