§ 4

Art. 155

(Art. 40 Cod. Str.) Segnali orizzontali vietati

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Segnali orizzontali vietati) 1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-155

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