§ 4

Art. 154

(Art. 40 Cod. Str.) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Altri dispositivi per segnaletica orizzontale) 1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm. 2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purchè idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-154

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