§ 4
Art. 154
(Art. 40 Cod. Str.) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Altri dispositivi per segnaletica orizzontale)
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purchè idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-154