§ 4

Art. 150

(Art. 40 Cod. Str.) Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata) 1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata. 2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45 rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446). 3. Le strisce di raccordo sono bianche. 4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-150

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